Decreto Liquidità – Creditfidi operativa per il rilascio della garanzia al 100% per importi  fino a € 800.000

A seguito delle Circolari nr. 10 e 11/2020 del 16 e 27 aprile 2020 del Fondo Centrale di Garanzia per gli aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti – Punto 3.2 del quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, Creditfidi ha definito 3 modalità operative e le revisioni di pricing per intervenire sulle misure previste dall’ articolo 13 comma 1. lettere c), d), e) e n):

  1. I nuovi finanziamenti per investimenti/liquidità con durata max pari a 72 mesi e con importo pari al 25% dei ricavi del 2019 (o ultimo bilancio disponibile e/o autocertificazione) e comunque non superiore a € 800.000 ai sensi del comma 1 lettera n) prevedono la garanzia di Creditfidi al 100%, con riassicurazione al 90% del Fondo Centrale di Garanzia.
  2. I nuovi finanziamenti per rinegoziazione del debito con credito aggiuntivo pari almeno al 10% con durata max pari a 72 mesi e con importo pari al 25% dei ricavi del 2019 (o ultimo bilancio disponibile e/o autocertificazione) e comunque non superiore a € 800.000 ai sensi del comma 1 lettera e) prevedono la garanzia di Creditfidi al 100%, con riassicurazione all’80% del Fondo Centrale di Garanzia.
  3. I nuovi finanziamenti per investimenti/liquidità con durata max pari a 72 mesi e con importo pari al 25% dei ricavi del 2019 (o ultimo bilancio disponibile e/o autocertificazione) e comunque non superiore a € 800.000 ai sensi del comma 1 lettere c) d) n) prevedono la garanzia di Creditfidi al 90%, con riassicurazione al 100% del Fondo Centrale di Garanzia.

Il costo previsto per il rilascio della garanzia, a seconda della tipologia di operazione e di rischio, è stato fissato nella misura massima del 3% una tantum.

Ricordiamo che la garanzia viene concessa anche in favore di imprese che:

  • alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione non sia precedente al 31 gennaio 2020;
  • che in data successiva al 31 dicembre 2019 siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale;
  • che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o abbiano presentato un piano, purché le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate;
  • che non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e su cui la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni a “sofferenza”.

Per garantire la massima assistenza e la piena operatività è a disposizione la nostra rete di consulenti sul territorio:

 

Chieti: Patrizia Caporale Tel. 0871/330270 Pers. 333/9644770 mail: commerciale@confartigianato.ch.it

Pescara: Emore Cauti Pers. 349/1523890 mail: e.cauti@confartigianato.ch.it

Lanciano: Daniela Flacco Monaco Tel. 0872/700315 Pers. 340/7082968  mail: lanciano@confartigianato.ch.it

L’Aquila:  Maria Carla Placidi Tel. 0862/080710 Pers. 347/0486763 mail: servizi@confartigianatolaquila.it

Teramo: Manola Di Giuseppe Pers. 392/6377790 mail: m.digiuseppe@creditfidi.it

Molise: Veronica D’Alfonso Pers. 327/2925097 mail: v.dalfonso@creditfidi.it