E’ stata emanata la Circolare n. 14/2016 con la quale Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica che, a causa dell’esaurimento delle risorse, è sospesa l’operatività della Sezione speciale per l’autotrasporto (relativa a imprese con codice Ateco 2002: 60.24), istituita con decreto del 27 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Pertanto non sono più applicabili le specifiche disposizioni subordinate all’operatività della suddetta Sezione. In particolare non sono più in vigore:

  • la copertura della garanzia all’ 80% prevista per le imprese di autotrasporto, indipendentemente dall’ ubicazione del beneficiario finale e dalla durata dell’operazione di cui al par. D.1 della Parte II e al par. D.1 della Parte III delle Disposizioni operative;
  • i modelli di valutazioni per le imprese di autotrasporto di cui al par. I della parte VI delle Disposizioni operative.

Si precisa che le imprese di autotrasporto sono comunque ammissibili sulla base delle disposizioni applicabili alla generalità dei beneficiari finali e che restano esentate dal pagamento delle commissioni “una tantum”.

Si precisa, infine, che non è soggetta a modifica la normativa relativa agli investimenti delle imprese di autotrasporto in mezzi e attrezzature di trasporto (cfr. par. C.7 della parte II e C.6 della Parte III delle Disposizioni operative). I suddetti investimenti, infatti, non possono essere ammessi a valere sul regime de minimis, ma possono essere garantiti esclusivamente ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (Ue) n. 651/2014.